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Legge 11/03/1988 n. 67

4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985 n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'art. 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887.

6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988; é altresì conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro; é conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinchè sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto.

7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987 n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finan- ziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987 n. 65, è elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.

9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1984 n. 887, è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.

10. Per consentire, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonchè delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.

11. Per la copertura della quota stabilita dall'art. 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'art. 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986 n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 13.000 miliardi.

13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986 n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984 n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, aggiunta dall'art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984 n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi.

17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione speciale è accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attività. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cam- bio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

18. Al fondo di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

19. Alle società finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985 n. 49, è corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'art. 14 della medesima legge, nonchè per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49 del 1985.

20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione -istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977 n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

21. Dopo il terzo comma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, è inserito il seguente: "L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonchè oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE".

22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952 n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

23. Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975 n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975 n. 517.

25. Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.

 

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